Strumenti compensativi – esame maturità e medie 2026

Mi capita quasi ogni anno, a ridosso degli esami, di raccogliere dubbi dei genitori sulla possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi agli esami. Ogni anno il ministero emette un’ordinanza che specifica le modalità di esecuzione dell’esame di maturità. Alcuni hanno dubbi anche per l’esame del primo ciclo, ex terza media, di seguito cerco di rispondere alle varie perplessità.

Cosa dice l’ordinanza 2026 per gli esami di maturità

L’OM. 54 del 26/03/2026 si occupa delle modalità di svolgimento dell’esame e degli strumenti compensativi all’articolo 25 “Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali” di cui riassumo il testo in una tabella:

DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) – Certificazione ai sensi della legge 170/2010

Prove: ordinarie, modalità definite dal PDP
Strumenti compensativi: quelli previsti dal PDP — tempi aggiuntivi, dispositivi mp3, lettura commissario, sintesi vocale
Misure dispensative: nessuna menzione nel diploma
Esito: diploma di maturità ordinario

DSA con percorso didattico differenziato (esonero lingua/e straniera/e) – Certificazione DSA + percorso differenziato

Prove: differenziate, non equipollenti
Strumenti: quelli previsti dal PDP
Misure dispensative: esonero lingua straniera
Esito: attestato di credito formativo (non diploma)

DSA con percorso ordinario (dispensa solo prove scritte lingua straniera) – Certificazione DSA + percorso ordinario

Prove: prova orale sostitutiva della scritta di lingua straniera
Strumenti: quelli previsti dal PDP
Esito: diploma di maturità, senza menzione della dispensa

BES (Bisogni Educativi Speciali) – Individuazione formale del consiglio di classe (anche in assenza di diagnosi)

Prove: ordinarie, modalità definite dal PDP se presente
Strumenti: quelli già usati nelle verifiche annuali
Misure dispensative: nessuna in sede d’esame
Esito: diploma di maturità se l’esame è superato

Si riporta il comma 6 dell’art. 25 dell’OM 54/2026.“Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio diclasse, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato.Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzodegli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenutifunzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Glistudenti che sostengono con esito positivo l’esame di maturità alle condizioni cui al presente commaconseguono il diploma di maturità.”

Quindi se hai un PDP puoi utilizzare gli strumenti compensativi più adatti a te, purché ne sia previsto l’uso in modo formale (sono indicati nel PDP), sia per chi ha una certificazione di DSA o un PDP deciso dal consiglio di classe (comunemente indicato con BES). Attenzione: questa regola si applica all’esame di maturità. Per l’esame di terza media la situazione dei BES è diversa, vedi la sezione specifica più in basso.

Scarica l’ordinanza dal sito ministeriale cliccando qui.

E gli esami del primo ciclo (terza media)?

Per i ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che frequentano le scuole secondarie di primo grado si fa riferimento alla legge 170/2010 art. 5, al D.M. 5669/2011 Art. 6 comma 3 Articolo 6 “Forme di verifica e di valutazione” e al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” che si occupa all’art. 20 dell’ “Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, di cui riassumo i commi nella seguente tabella:

DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) – Certificazione ai sensi della legge 170/2010

Il candidato è ammesso all’esame di Stato secondo quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato (PDP). Nelle prove scritte sono previsti tempi più lunghi e uso degli strumenti compensativi già previsti nel PDP.

DSA con percorso ordinario (dispensa solo prove scritte lingua straniera) – Certificazione DSA + percorso ordinario

Prova orale sostitutiva della prova scritta. Nessuna menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera sul diploma

DSA con percorso didattico differenziato (esonero lingua/e straniera/e) – Certificazione DSA + percorso differenziato

Percorso didattico differenziato e prove d’esame non equipollenti, finalizzate al rilascio dell’attestato di credito formativo. Prove differenziate indicate solo nell’attestazione, non nelle tabelle d’istituto

BES (Bisogni Educativi Speciali) – Diagnosi e Individuazione formale del consiglio di classe (PDP)

La commissione tiene conto delle specifiche situazioni e delle modalità didattiche/valutative personalizzate

L. 170/2010 art. 5

  1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
  2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:
    • l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
    • l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai finidella qualità dei concetti da apprendere;
    • per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, overisulti utile, la possibilità dell’esonero.
  3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
  4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami diStato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

D.M. 5669/2011 Art. 6 comma 3 Articolo 6 “Forme di verifica e di valutazione”

  1. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
    personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti
    soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

La normativa completa è consultabile al link https://www.normattiva.it

E I BES SENZA CERTIFICAZIONE CLINICA?

Dopo il COVID è rientrata in vigore la nota ministeriale 5772 del 2019, che consente di utilizzare gli strumenti compensativi in presenza di altri BES non ricompresi nella legge 104 o nella legge 170, SOLO agli alunni con una diagnosi E un PDP nel quale sia previsto il loro uso. Questo penalizza gli alunni delle secondarie di primo grado che non sono in possesso di una certificazione clinica, a questo proposito il prof. Flavio Fogarolo ha promosso una petizione per correggere questa disposizione. La petizione è disponibile al link https://www.change.org/p/correggere-la-nota-ministeriale-5772 in pochissimo tempo ha raccolto oltre settemila firme.

Per domande, approfondimenti ecc. consiglio il sito Normativa Inclusione o l’omonimo gruppo su facebook https://www.facebook.com/groups/1500673850185239

Legge 170/2010 https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf

DM 5669/2011 https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/normativa/Decreto_legislativo_62_2017.pdf

Apprendiamo