Mi capita quasi ogni anno, a ridosso degli esami, di raccogliere dubbi dei genitori sulla possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi agli esami. Ogni anno il ministero emette un’ordinanza che specifica le modalità di esecuzione dell’esame di maturità. Alcuni hanno dubbi anche per l’esame del primo ciclo, ex terza media, di seguito cerco di rispondere alle varie perplessità.
Cosa dice l’ordinanza 2026 per gli esami di maturità
L’OM. 54 del 26/03/2026 si occupa delle modalità di svolgimento dell’esame e degli strumenti compensativi all’articolo 25 “Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali” di cui riassumo il testo in una tabella:
| Tipologia Studente | Certificazione | Prove d’esame | Strumenti compensativi | Misure dispensative | Esito e Diploma |
| DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) | Certificazione ai sensi della legge 170/2010 | Prove ordinarie, modalità definite sulla base del PDP | – Strumenti compensativi previsti dal PDP – Tempi aggiuntivi per le prove scritte – Dispositivi per ascolto testi (mp3) – Lettura testi da parte di un commissario – Sintesi vocale e trascrizione su supporto informatico | Non è prevista menzione degli strumenti compensativi nel diploma | Diploma di maturità, senza menzione degli strumenti compensativi |
| DSA con percorso didattico differenziato (esonero lingua/e straniera/e) | Certificazione DSA + percorso differenziato | Prove differenziate non equipollenti, coerenti con il percorso svolto | Strumenti compensativi previsti dal PDP | Esonero lingua/e straniera/e | Attestato di credito formativo (non diploma); riferimento alle prove differenziate solo nell’attestazione |
| DSA con percorso ordinario (dispensa prove scritte lingua straniera) | Certificazione DSA + percorso ordinario | Prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, se prevista | Strumenti compensativi previsti dal PDP | Dispensa dalla prova scritta di lingua straniera Non menzionata nel diploma | Diploma di maturità, senza menzione della dispensa |
| BES (Bisogni Educativi Speciali) | Individuazione formale del consiglio di classe | Prove ordinarie, modalità definite sulla base del PDP (se presente) | Strumenti compensativi già previsti per le verifiche annuali o funzionali all’esame | Nessuna misura dispensativa prevista in sede di esame | Diploma di maturità, se l’esame è superato positivamente |
Quindi se hai un PDP puoi utilizzare gli strumenti compensativi più adatti a te, purché ne sia previsto l’uso in modo formale (sono indicati nel PDP), sia per chi ha una certificazione di DSA o un PDP deciso dal consiglio di classe (comunemente indicato con BES).
Scarica l’ordinanza dal sito ministeriale cliccando qui.
E gli esami del primo ciclo (terza media)?
Per i ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che frequentano le scuole secondarie di primo grado si fa riferimento alla legge 170/2010 art. 5

al D.M. 5669/2011 Art. 6 comma 3 Articolo 6 “Forme di verifica e di valutazione”

e al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)” che si occupa all’art. 20 dell’ “Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento“, di cui riassumo i commi nella seguente tabella:
| Comma | Situazione | Misure adottate | Indicazioni sul diploma/attestato |
| 9 | Studentesse e studenti con DSA certificato (L.170/2010) | Ammessi all’esame di Stato secondo il piano didattico personalizzato (PDP) | — |
| 10 | Presenza di PDP e certificazione | La commissione tiene conto delle specifiche situazioni e delle modalità didattiche/valutative personalizzate | — |
| 11 | Candidati con DSA nelle prove scritte | Tempi più lunghi e uso degli strumenti compensativi già previsti nel PDP | Nessuna menzione degli strumenti compensativi nel diploma |
| 12 | Candidati DSA con dispensa dalle prove scritte di lingua straniera | Prova orale sostitutiva della prova scritta (se la lingua straniera è seconda prova) | Nessuna menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera sul diploma |
| 13 | Grave DSA (anche con altri disturbi); esonero lingue straniere | Percorso didattico differenziato e prove d’esame non equipollenti, finalizzate al rilascio dell’attestato di credito formativo | Prove differenziate indicate solo nell’attestazione, non nelle tabelle d’istituto |
| 14 | DSA e prove standardizzate/art.19 | Possibilità di strumenti compensativi; esonero dalla prova nazionale di inglese se dispensati/esonerati da lingua straniera | — |
La normativa è consultabile al link https://www.normattiva.it
E I BES?
Dopo il COVID è rientrata in vigore la nota ministeriale 5772 del 2019, che consente di utilizzare gli strumenti compensativi in presenza di altri BES non ricompresi nella legge 104 o nella legge 170, SOLO agli alunni con un PDP E una diagnosi. Questo penalizza gli alunni delle secondarie di primo grado che non sono in possesso di una certificazione clinica, a questo propostito il prof. Flavio Fogarolo ha promosso una petizione per correggere questa disposizione. La petizione è disponibile al link https://www.change.org/p/correggere-la-nota-ministeriale-5772 in pochissimo tempo ha raccolto oltre settemila firme.
Per domande, approfondimenti ecc. consiglio il sito Normativa Inclusione o l’omonimo gruppo su facebook https://www.facebook.com/groups/1500673850185239